PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire a coloro che hanno prestato servizio come volontari in ferma annuale e in ferma breve nelle Forze armate o come ausiliari nelle Forze di polizia il diritto di partecipare ai concorsi riservati per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i volontari in ferma annuale e in ferma breve delle Forze armate e gli ex ausiliari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa che non hanno compiuto il trentesimo anno di età».

Art. 2.

      1. Dall'attuazione del comma 1-bis dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.